Nelle ipotesi di cessioni ex art. 58 TUB, e con particolare riferimento alle cessioni di crediti, al fine di ritenere provata la titolarità del credito ceduto in capo al cessionario non è necessaria l’indicazione analitica nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del singolo credito ceduto. È tuttavia necessario che il contenuto di tale avviso consenta di comprendere senza incertezze che il credito ceduto è compreso in una delle categorie di rapporti ceduti, contraddistinte da elementi comuni come la forma tecnica, i settori economici di destinazione, la tipologia della controparte della banca, l’area territoriale.
Nel caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all’esito della cessione. Può fornire tale prova dimostrando che dal contenuto dell’avviso in G.U. è possibile risalire al con certezza ad un blocco di rapporti in cui rientra quello oggetto di causa, ovvero esibendo i documenti contrattuali negoziati con il cedente.
Sulla base dei principi sopra enunciati, nel caso concreto la Corte ha confermato le pronunce dei due gradi di merito che avevano ritenuto non provata la titolarità del rapporto in capo all’asserito cessionario, per l’impossibilità di risalire al rapporto ceduto alla luce della scarsa precisione dei “blocchi” come individuati nel pertinente avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e per l’assenza di documenti contrattuali che dimostrino la cessione.