Nel caso di cessioni intracomunitarie l’omessa o erronea indicazione del codice identificativo del cessionario non fa venir meno l’applicazione del regime di non imponibilità Iva, di cui all’art. 41, comma 1, lett. a) del D. L. n. 331 del 1993, essendo il requisito sostanziale rappresentato solo dall’effettività dell’operazione di trasporto o spedizione dei beni nel territorio di un altro Stato membro.
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