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CFC: l’AE sull’opzione d’imposta sostitutiva per le controllate estere

2 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. n. 213637/2024, ha fornito disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC), ovvero le regole che consentono a tali imprese di optare per l’imposta sostitutiva di cui al comma 4-ter dell’art. 167 TUIR, così come recentemente modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 209/2023.

Il decreto legislativo citato ha infatti introdotto un regime opzionale di tassazione alternativa che semplifica la procedura di verifica dei requisiti di accesso al trattamento speciale, evitando il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna: l’agevolazione, in particolare, consiste in un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio di ciascuna controllata, calcolato senza considerare le imposte che hanno concorso a determinare tale valore, la svalutazione degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

Le modalità di esercizio e revoca per l’esercizio dell’opzione d’imposta sostitutiva da parte delle CFC, sono demandate, dall’articolo 167, comma 4-Ter del TUIR a un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;  pertanto, con il Provvedimento in oggetto, l’Agenzia dà attuazione a tali disposizioni, ovvero, in particolare:

  • individua l’ambito di applicazione del regime opzionale, esercitabile dalla controllante nei confronti di tutte le controllate che:
    • realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili passive income, secondo le categorie previste dalla lett. b), comma 4, dell’art. 167 TUIR
    • redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
  • definisce le modalità di esercizio e revoca dell’opzione di cui al comma 4-ter dell’art. 167 del TUIR, chiarendone decorrenza, durata e obblighi di comunicazione dell’opzione in dichiarazione
  • evidenzia le circostanze per cui l’opzione cessa di avere efficacia (oltre la possibilità di revoca espressa da parte del socio residente alla scadenza del triennio)
  • definisce i criteri di determinazione dell’utile contabile netto, che costituisce la base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva del 15%, nonché le regole di liquidazione e versamento dell’imposta sostitutiva nei casi di partecipazioni indirette e\o di più soggetti controllanti residenti
  • definisce il trattamento fiscale da riservare agli utili delle controllate estere che hanno già scontato l’imposta sostitutiva in capo al socio controllante residente, al momento della percezione da parte di quest’ultimo
  • definisce gli effetti dell’opzione sul monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere.
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