L’11 ottobre 2016 la European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato un aggiornamento al documento di Q&A concernente la commercializzazione di prodotti quali i contract for difference (CFDs) e altri strumenti con caratteristiche di elevata speculatività a clientela retail, ai sensi della Direttiva 2004/39/EC (MiFID) e della Direttiva 2014/65/EU (MiFID II) relative ai mercati degli strumenti finanziari.
In particolare, i chiarimenti dell’ESMA riguardano:
- i cosiddetti “trading benefits”, ossia i particolari vantaggi riconosciuti ai clienti per sollecitare la sottoscrizione di CFDs o altri prodotti speculativi;
- il ritiro dei fondi in caso di investimenti in CFDs o altri prodotti speculativi;
- l’utilizzo della leva nell’offerta di CFDs o altri prodotti speculativi alla clientela retail;
- l’obbligo di esecuzione degli ordini della clientela alle migliori condizioni (cosiddetto obbligo di best execution) in relazione all’offerta di CFDs o altri prodotti speculativi.