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Giurisprudenza

Chargeback: applicabilità della disciplina e termini di rimborso

16 Marzo 2023

Collegio ABF di Napoli, 03 gennaio 2023, n. 64 – Pres. Carriero, Rel. Federico

Di cosa si parla in questo articolo
ABF

Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell’importo di una transazione eseguita in data 8.4.2021 per l’importo di euro 250,00, lamentando la mancata attivazione della procedura di chargeback da parte dell’intermediario resistente.

È pacifica tra le parti la presentazione, in data 21.5.2021, della richiesta di chargeback. Il ricorrente ha altresì dimostrato l’integrazione della richiesta in data 28.5.2021 con inoltro dello screenshot del pagamento contestato.

A seguito di ulteriori richieste formulate dal cliente, l’intermediario, soltanto con nota del 4.11.2021, ha comunicato che «non è possibile procedere alla richiesta di chargeback … in quanto la richiesta di rimborso è stata effettuata oltre i termini previsti».

La procedura di chargeback non è attivata dall’intermediario in ragione di un obbligo derivante dalla normativa di settore perché l’art. 17 del d.lgs. 11 del 2010 prevede la generale irrevocabilità dell’ordine di pagamento salvo eventuali accordi negoziali in deroga.

Come statuito dal Collegio di coordinamento (dec. nn. 1259 e 1260 del 2014), la procedura di chargeback è applicabile soltanto quando sia prevista da «una fonte di tipo convenzionale o normativo» e, nel caso sottoposto all’esame di questo collegio, le parti concordano sulla previsione negoziale del chargeback.

Fermo restando la mancata allegazione del regolamento dei circuiti internazionali recante la fissazione del termine di centoventi giorni, il cliente ha eseguito il pagamento contestato in data 8.4.2021 e ha chiesto l’apertura della pratica in data 21.5.2021; ha trasmesso all’intermediario uno screenshot del pagamento contestato in data 28.5.2021 sì che ogni attività è stata compiuta nel termine di centoventi giorni invocato da controparte.

A seguito della ricezione dello screenshot dell’operazione, l’intermediario non ha rappresentato al cliente l’insufficienza della documentazione per l’avvio della procedura.

L’ABF ha ritenuto la domanda fondata, rilevando come la negligenza dell’intermediario nella mancata attivazione della pratica di chargeback imponga la restituzione dell’importo di euro 250,00.

Cos’è il chargeback

Il chargeback è un termine che viene utilizzato per descrivere una procedura attraverso la quale un consumatore può richiedere l’annullamento di una transazione finanziaria effettuata con un esercente. Tale procedura può essere avviata quando il consumatore ha riscontrato dei problemi con la transazione, ad esempio quando ha ricevuto un prodotto difettoso o non conforme a quanto promesso dall’esercente, oppure quando non ha ricevuto il prodotto o servizio acquistato.

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