Con Risoluzione n. 92/E del 13 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti relativamente ai criteri per la determinazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1 commi 91, 92 e 93 dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 a favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare.
In particolare, è stato chiesto all’Agenzia dei chiarire le condizioni necessarie per l’utilizzabilità del predetto credito con specifico riferimento:
1) al momento di effettuazione dell’investimento agevolabile, specificando se lo stesso, a suo avviso, dovrebbe coincidere con l’“assunzione dell’obbligazione giuridica o al successivo versamento delle relative somme”;
2) al requisito di detenzione quinquennale dell’investimento e, eventuale, obbligo di reinvestimento, entro 90 giorni, dalla relativa “cessione” o “scadenza” di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto, relativamente alla ipotesi di rimborso parziale del capitale investito in OICR allorquando detto rimborso si riferisca indistintamente sia alle quote versate anteriormente al 1° gennaio 2015 che a quelle versate successivamente;
3) al momento di verifica del requisito della prevalenza, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, nella ipotesi di investimenti effettuati in start-up, tenuto conto che in base alla circolare n. 14/E del 2016, tale requisito può essere verificato anche in un periodo successivo a quello di effettuazione dell’investimento stante la fase di start-up.