Con Risposta n. 367 del 6 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla modifica dell’attività in fatto esercitata dalla società quale ostacolo al riporto delle perdite in caso di trasferimento delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 84, comma 3, del TUIR.
In particolare, nel caso analizzato, il disimpegno nel settore immobiliare da parte della società ha comportato la perdita di ogni asset produttivo di reddito d’impresa, facendo assurgere la stessa ad una “scatola vuota”, contenente quasi esclusivamente asset fiscali.
Di conseguenza, mediante il passaggio del controllo delle quote e l’avvio della nuova attività, non si può verificare alcuna continuità nella pregressa attività immobiliare, oramai conclusa con la dismissione del menzionato immobile.
L’Agenzia ritiene quindi che, nel caso in esame, trovi applicazione la disposizione normativa di cui all’articolo 84, comma 3, primo e secondo periodo, del TUIR, che vieta il riporto delle perdite fiscali in caso di modifica dell’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate, cui occorre aggiungere anche le eccedenze dell’ACE e gli interessi passivi indeducibili.