Con Risposta n. 380 dell’11 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’esenzione da ritenuta dei dividendi corrisposti da società figlie a società madri, con particolare riguardo all’applicazione dell’Accordo tra Unione Europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale, come risultante dalle modifiche apportate con Protocollo 27/05/2015 pubblicato in allegato alla Decisione UE 2015/2400 del Consiglio del 08/12/2015.
Tale Accordo prevede all’articolo 9 che i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché la società madre detenga direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni.
Tuttavia, con riferimento al requisito della detenzione delle partecipazioni per un periodo minimo, non viene chiarito se il trasferimento di sede in continuità giuridica rappresenti una causa interruttiva del minimum holding period.
Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha ritenuto che dell’eventuale corresponsione di dividendi dalla società italiana alla controllante estera potranno beneficiare del regime di esenzione da ritenuta previsto nell’Accordo medesimo, nel presupposto della sussistenza degli altri requisiti oggettivi e soggettivi ivi previsti, ed in particolare:
- alla residenza fiscale in Svizzera della società madre, anche ai fini convenzionali, all’assoggettamento a imposizione diretta sugli utili senza beneficiare di esenzioni
- e all’adozione della forma di una società di capitali indicata nell’Accordo medesimo.