Con Risposta n. 376 del 10 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia.
Rinviando alla lettura della Risposta in allegato per migliori approfondimenti, l’Agenzia, riprendendo i chiarimenti già forniti con le circolari n. 48 del 21 dicembre 2012 e n. 15 del 10 maggio 2013, ricorda come l’imposta sia dovuta in relazione alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela. Tali comunicazioni si presumono in ogni caso inviate anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto, in relazione ai prodotti finanziari detenuti dalla clientela, alla redazione e all’invio di comunicazioni. In tal caso, l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.
Con riferimento alla individuazione del presupposto territoriale, l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari trova applicazione, in linea generale, per i prodotti finanziari detenuti per il tramite di un ente gestore che esercita a qualsiasi titolo sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa (cfr. articolo 1 del DM 24 maggio 2012).