Con Risposta n. 496 del 25 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia.
In particolare una banca italiana ha chiesto all’Agenzia se, per un contratto di conto deposito e per le comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi intestati a clienti tedeschi, attraverso la piattaforma informatica della società tedesca con cui svolge attività finanziaria “a distanza”, dovesse ritenersi applicabile l’imposta di bollo, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2 e articolo 13, comma 2-ter, della tariffa parte prima, allegata al d.P.R .n. 642 del 1972.
Per i motivi meglio precisati nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha ritenuto che i contratti di conto deposito, stipulati con la clientela tedesca, non sono soggetti autonomamente all’imposta di bollo, poiché la stessa è ricompresa nell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 13, comma 2-ter della tariffa, parte prima, allegata al citato DPR. n. 642 del 1972.