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Chiarimenti AE in materia di cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo

4 Novembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 462 del 31 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo.

In particolare, l’Agenzia di è espressa sull’applicabilità, con riferimento alla vendita di beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività nell’ambito di un concordato preventivo con continuità aziendale, della disposizione di cui all’articolo 86, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) secondo cui: “La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell’avviamento”.

Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha ritenuto che alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immobili non strategici all’esercizio dell’attività d’impresa nell’ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale, siano applicabili le regole generali di determinazione del reddito d’impresa, con la conseguenza che le stesse concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza.

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