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Chiarimenti AE in materia di diritto di rivalsa dell’IVA

2 Settembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta del 28 agosto 2019 n. 349 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di diritto di rivalsa dell’IVA.

Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha ritento che, anche in carenza di un atto impositivo propriamente detto, debba ammettersi la rivalsa della maggiore IVA, constatata dagli organi accertatori e versata dal contribuente, a condizione che il pagamento dell’imposta sia stato effettuato a titolo definitivo.

Tale ultima condizione, afferente alla definitività del pagamento, può ritenersi soddisfatta nel caso di valida definizione agevolata del processo verbale di constatazione ex articolo 1 del d.l. n. 119 del 2018 e, dunque, è consentito il diritto alla rivalsa, ai sensi dell’articolo 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, per un importo pari a quanto effettivamente pagato per la definizione – con il codice tributo PF03 (IVA – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018) di cui alla risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019. Nel caso di pagamento rateale della somma dovuta ai fini della definizione il diritto di rivalsa può essere esercitato in proporzione al valore delle singole rate pagate.

Ne consegue come la rivalsa della maggiore IVA versata dal contribuente che abbia effettuato validamente la definizione agevolata del processo verbale di constatazione di cui all’articolo 1 del d.l. n. 119 vada ammessa. A sua volta, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta a titolo di rivalsa.

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