Con Risoluzione n. 72 del 1 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto coordinamento tra la normativa riferita al Gruppo IVA contenuta nel titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06 aprile 2018 e la normativa in tema di fatturazione delle operazioni prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 de1 26 ottobre 1972, con riferimento alle fatture di acquisto ricevute dal Gruppo IVA.
Per i motivi meglio espressi nella Risoluzione in allegato, l’Agenzia ha ritenuto come, nel caso in cui il Gruppo IVA riceva una fattura con errata indicazione della partita IVA, quand’anche si tratti della partita IVA ante adesione di una delle società del Gruppo, ai fini della sua registrazione e dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa, deve necessariamente attivarsi per la sua regolarizzazione.
La fattura ricevuta dal Gruppo IVA con indicazione della partita IVA del singolo aderente ante adesione, in luogo della partita IVA di Gruppo, è infatti da considerarsi irregolare e, quindi, da regolarizzare mediante la modalità indicata dall’articolo 6, comma 8, lettera b) del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
Comunque, stante le condizioni di incertezza in materia, l’Agenzia ha ritenuto che possano essere fatti salvi eventuali comportamenti difformi posti in essere antecedentemente alla pubblicazione della presente risoluzione, sempre che detti comportamenti non abbiano recato danno all’Erario per il mancato assolvimento dell’imposta dovuta.