Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 16 del maggio 2019
Ai fini di quanto previsto dall’articolo 167, comma 4, del TUIR (nella versione in vigore fino al 11 gennaio 2019), la circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 ha chiarito che si considerano speciali “i regimi che concedono un trattamento agevolato strutturale, risolvendosi in un’imposizione inferiore alla metà di quella italiana”. In base a quanto previsto dalla medesima Circolare, nell’ipotesi in cui il regime speciale sia fruito “parzialmente”, vale a dire riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, occorre adottare “un criterio di prevalenza che valorizzi l’attività risultante maggioritaria in termini di entità dei ricavi ordinari”.
A tal proposito, nel caso in cui la società partecipata non residente operi in un Paese che preveda un regime su base territoriale, il quale esenta da imposizione tutti i redditi di fonte estera, nel citato “test di prevalenza” saranno ricompresi tutti i ricavi relativi ai redditi di fonte estera, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che i redditi siano prodotti all’estero con o senza una stabile organizzazione.