Con Risoluzione n. 124 del 13 ottobre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori.
In particolare, anche alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 147 del 2015, che ha introdotto il comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se:
- con riferimento alla rinuncia da parte degli amministratori soci alle quote di TFM accantonate, risulti corretta l’applicazione dell’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR, con la conseguente iscrizione di una sopravvenienza attiva nei conti societari per la parte eccedente il valore fiscale del loro credito;
- con riferimento alla rinuncia da parte degli amministratori non soci alle quote di TFM accantonate, risulti corretta l’applicazione dell’articolo 88, comma 1, del TUIR, con la conseguente iscrizione di una sopravvenienza attiva nei conti societari;
- l’iscrizione come sopravvenienza attiva tassata delle quote di TFM oggetto di rinuncia, liberi la società e gli amministratori, in qualità di persone fisiche, da ulteriori obblighi fiscali.