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Chiarimenti AE su imposta di bollo e sostitutiva sui finanziamenti in caso di fusione

15 Luglio 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 229 del 12 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente agli adempimenti dichiarativi e di versamento delle imposte di bollo e sostitutiva sui finanziamenti in caso di fusione per incorporazione.

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, l’Agenzia ha evidenziato come a seguito della fusione l’incorporante non sia tenuto al versamento delle rate bimestrali per conto della incorporata, ma solamente delle rate bimestrali e dell’acconto dovuto per l’anno successivo in base alla propria originaria liquidazione provvisoria.

Inoltre, l’incorporante per evitare di incorrere nella violazione di omessa dichiarazione di conguaglio punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 642 del 1972, è tenuto a presentare la dichiarazione di rinunzia unitamente alla liquidazione consuntiva per la frazione di anno in cui ha operato l’incorporata, al più tardi entro il termine ordinario di cui al quinto comma dell’articolo 15, ovvero entro il mese di gennaio dell’anno successivo.

Per quanto attiene infine la possibilità di compensare il credito eventualmente risultante dalla liquidazione definitiva operata dall’ufficio territoriale di competenza della società incorporata, tale credito può essere utilizzato in compensazione dall’incorporante per i propri versamenti dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale a titolo di rate bimestrali (eventualmente comprensive anche della differenza a debito dell’imposta dovuta per l’anno precedente) e/o di acconto per l’anno successivo. A tal fine l’incorporante deve presentare apposita istanza all’ufficio territoriale di competenza, nella quale deve essere indicato il credito finale risultante dalla liquidazione definitiva della società incorporata, nonché la richiesta di imputare tale credito nella propria liquidazione provvisoria o, qualora sia stata già effettuata, in quella di riliquidazione. Altresì, va comunicata ad entrambi gli uffici territoriali (sia dell’incorporata che dell’incorporante) la rinuncia al rimborso del suddetto credito.

Per quanto riguarda invece l’imposta sostitutiva sui finanziamenti, in caso di fusione per incorporazione la società incorporante subentra agli obblighi dichiarativi della società incorporata ed è tenuta a presentare la dichiarazione prevista dal primo comma del citato articolo 20 del d.P.R. n. 601 del 1973 per conto del soggetto estinto. Tale dichiarazione è relativa alle operazioni effettuate dalla società incorporata nella frazione di esercizio compresa tra l’inizio dell’esercizio e la data in cui ha effetto la fusione, in quanto per effetto di tale operazione si verifica la chiusura dell’esercizio dell’incorporata.

Relativamente poi l’obbligo generale di versamento cui subentra l’incorporante, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta ex art. 2504-bis del c.c., questo non sussiste qualora la dichiarazione (conclusiva)delle operazioni effettuate dalla società incorporata nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data in cui ha effetto l’operazione di fusione, sia presentata prima del termine di scadenza della seconda rata dell’acconto. In tale caso, difatti, l’incorporante è tenuta al pagamento dell’eventuale saldo a debito dell’imposta sostitutiva risultante dalla predetta dichiarazione, determinato tenendo conto della prima rata dell’acconto versata dall’incorporata. Qualora da tale dichiarazione dovesse risultare un saldo a credito, l’incorporante potrà usufruirne nella propria dichiarazione secondo le modalità previste dalle istruzioni al modello dichiarativo in questione.

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