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Chiarimenti AE su piani di incentivazione monetario ed azionario per manager neo residenti o impatriati

27 Febbraio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 78 del 27 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale cui assoggettare le voci retributive connesse a dei piani di incentivazione monetario ed azionario che una società eroghi a manager i quali, trasferendo la residenza in Italia, potrebbero avvalersi del “regime dei neo residenti” e del “regime dei lavoratori impatriati”.

Per quanto riguarda il piano azionario, l’Agenzia ritiene che la società, quale sostituto d’imposta, ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, debba assoggettare a ritenuta alla fonte, l’intero ammontare del reddito corrispondente alle azioni assegnate ai manager residenti che non si avvalgono dei regimi fiscali agevolati, con il riconoscimento, al ricorrere delle condizioni previste, del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 165 del Tuir.

Analogamente, la società opera in relazione all’erogazione della retribuzione incentivante scaturente dal piano monetario, ovvero assoggettando a ritenuta alla fonte, ai sensi del citato articolo 23, l’intero importo dell’incentivazione monetaria, con l’eventuale applicazione del credito d’imposta.

La retribuzione monetaria scaturente dal piano monetario deve poi essere assoggettata a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 solo per la quota parte riferibile all’attività lavorativa svolta in Italia, dal momento che la quota parte relativa alla prestazione svolta all’estero rientrerà nella tassazione sostitutiva forfettaria disciplinata dal più volte citato articolo 24-bis.

Analogamente, la società deve operare relativamente al reddito di lavoro dipendente determinato dal valore delle azioni assegnate ai manager in ragione del piano azionario.

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