Con risposta n. 74 del 19 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al reddito agevolabile ai fini della cd. Patent box superiore all’utile civilistico.
In particolare, se sia legittimo indicare in dichiarazione una perdita fiscale derivante dalla circostanza che la quota di reddito agevolabile è superiore all’utile civilistico e, pertanto, se sia possibile computare in diminuzione tale perdita fiscale nei periodi d’imposta successivi a quello in cui la stessa si è realizzata.
Nel caso di specie, l’attività svolta dalla società interpellante si caratterizza per la coesistenza di un ramo d’azienda figurativo IP in utile e di un ramo d’azienda produttivo in perdita sistematica.
Ciò si traduce in una situazione in cui il reddito agevolabile costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei software al netto dei relativi costi è superiore all’utile civilistico, con la conseguenza che l’agevolazione determina l’azzeramento del reddito imponibile complessivo ed, eventualmente, consente di determinare una perdita fiscale di periodo.
Il risultato negativo che ne deriva, a prescindere dalla circostanza per cui sia determinato l’effetto premiale del regime agevolativo Patent Box, deve quindi concorrere alla formazione del reddito dei periodi d’imposta successivi seguendo le ordinarie regole previste per il riporto in avanti delle perdite pregresse contenute nell’articolo 84 del Tuir.