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Chiarimenti AE su scissione parziale del ramo immobiliare e abuso del diritto

26 Novembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta all’interpello n. 75 del 20 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla valutazione, in termini di abuso del diritto, di un’operazione di scissione parziale di ramo immobiliare eseguita da una società controllata in favore della società controllante (socio unico) con lo scopo di separare l’attività immobiliare da quella caratteristica della controllata istante.

L’operazione di scissione avviene mediante lo scorporo, a valori contabili, di asset immobiliari della società scissa in favore del predetto socio unico.

L’istante ritiene che la descritta operazione non costituisca fattispecie di abuso del diritto – sia ai fini dell’imposizione diretta che indiretta – poiché sussistono valide ragioni economiche che non sono dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario, né tantomeno ad ottenere indebite riduzioni di imposte.

In particolare, per i motivi meglio espressi nella risposta pubblicata in allegato, l’Agenzia ha confermato che l’operazione di scissione parziale del ramo immobiliare in favore del socio unico non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario.

La scissione in esame, al pari dell’assegnazione degli immobili al socio che avrebbe potuto altrettanto in alternativa effettuarsi, appaiono, infatti, entrambe operazioni fisiologicamente idonee e, perciò, poste su un piano di pari dignità, a consentire la separazione dell’attività industriale e commerciale da quella immobiliare.

La scelta operata dal contribuente a favore della scissione ricade, perciò, nell’ambito di applicazione del comma 4 dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ai sensi del quale resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, ma poste dall’ordinamento tributario su un piano di pari dignità.

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