Con Risposta n. 73 del 20 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione agli obblighi discendenti dal trasferimento della sede legale di una società all’estero, con permanenza in Italia di una stabile organizzazione.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come, a seguito del trasferimento di sede, la società conserverà il medesimo codice fiscale e numero di partita IVA che le sono attribuiti prima del trasferimento.
Inoltre, rispetto alla possibilità per la società di usufruire del credito di imposta figurativo estero di cui all’articolo 179, comma 3, del TUIR ai fini della definizione dell’importo della exit tax da calcolarsi sul plusvalore relativo alla branch estera, l’Agenzia ha confermato che il credito nozionale previsto nell’ambito delle operazioni straordinarie comunitarie trova applicazione anche nel caso di trasferimento di sede di una società italiana all’estero, come espressamente stabilito dall’articolo 179, comma 3, ultimo periodo, del TUIR.