Con Risposta n. 379 del 10 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla tassazione degli interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di credito svizzero, privo di una stabile organizzazione in Italia, a clienti residenti in Italia.
In particolare, per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha ritenuto che, alla luce della Convenzione per evitare le doppie imposizioni del 9 marzo 1976, ratificata con legge 23 dicembre 1978 n. 943, la banca possa godere del trattamento convenzionale più favorevole previsto dall’articolo 11 della Convenzione anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta.
Inoltre, sul presupposto che la banca non abbia una stabile organizzazione in Italia, la stessa non deve assumere la qualifica di sostituto di imposta in relazione ai redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute dai propri clienti in Svizzera.