Con Risposta n. 538 del 30 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornisco chiarimenti circa la corretta qualificazione, ai fini della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte dirette, firmata a Roma il 3 ottobre 1978, delle somme corrisposte dalla controllata brasiliana a titolo di “juros sobre capital proprio” secondo la
legislazione brasiliana (JSCP) e l’ammontare del credito d’imposta deducibile dall’imposta netta italiana, rispetto alle imposte pagate a titolo definitivo in Brasile.
In relazione alla corretta qualificazione e al trattamento fiscale dei flussi provenienti da società controllate brasiliane denominati Juros sobre Capital Proprio, l’Agenzia ha evidenziato come, al fine di determinare il corretto trattamento fiscale dei proventi percepiti da un contribuente italiano, relativi alla partecipazione in società brasiliane, va innanzitutto qualificato il flusso percepito in funzione della categoria del titolo partecipativo secondo la disciplina interna.
Nel caso di specie, tenuto conto che parte della remunerazione del titolo, trattata in Brasile come JSCP, è deducibile dal reddito del soggetto emittente, non risulta rispettata la condizione dell’indeducibilità totale nello Stato estero. Pertanto, i titoli partecipativi in questione non possono essere considerati titoli similari alle azioni ai fini delle imposte sui redditi e la relativa remunerazione deve essere interamente qualificata quale interesse attivo e non quale dividendo.
Di conseguenza, non è applicabile l’esclusione del 95 per cento del flusso percepito dal socio residente in Italia, ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del TUIR.
In sede convenzionale, come chiarito dal Commentario all’articolo 23 (PAR. e) del Modello di Convenzione OCSE, per il riparto della potestà impositiva tra le giurisdizioni italiana e brasiliana, ai fini della qualificazione di un flusso corrisposto a un soggetto dell’altro Stato contraente, sia per i dividendi che per gli interessi, si fa riferimento alla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono. Pertanto, nel caso di specie, per qualificare i redditi “in uscita” dal Brasile, ai fini convenzionali, viene in rilievo la qualificazione prevista dalla normativa brasiliana, con la conseguenza che deve essere considerato quale interesse la parte di reddito deducibile in Brasile a titolo di JSCP e quale dividendo la parte corrisposta non deducibile.
La porzione di provento qualificato quale interesse, ai sensi della Convenzione Italia-Brasile, concorre interamente al reddito del socio italiano che ha diritto al matching credit previsto dall’articolo 23, par. 4, della Convenzione Brasile-Italia, nella misura dell’aliquota del 25 per cento dell’ammontare lordo degli juros.