Con Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo introdotto dall’articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145.
L’articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9), come novellato dall’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito articolo 3), ha riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019”, un credito di imposta per investimenti in misura pari al 25 per cento “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.
Per maggiori informazioni sui chiarimenti forniti dall’Agenzia si rinvia alla lettura della Risoluzione in allegato.