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IVA

Chiarimenti AE sul recupero dell’IVA in caso di procedura concorsuale infruttuosa

19 Luglio 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta all’interpello n. 190 del 13 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al recupero dell’IVA versata ai sensi dell’articolo 1, comma 62 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nel caso di procedura concorsuale infruttuosa.

Nel caso di specie, nel periodo d’imposta 2015, il contribuente aveva optato per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Tale regime, che consente di posticipare l’esigibilità dell’IVA ed il suo versamento al momento dell’incasso del corrispettivo, gli aveva permesso di rinviare fino al termine del 2018 il versamento dell’IVA relativa ai corrispettivi che un committente, ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla “Legge Marzano”, non aveva ancora pagato.

Avendo intenzione di applicare, a partire dal 2019, il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 ad 89 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, il contribuente ha chiesto all’Agenzia di chiarire quali fossero le modalità di gestione dell’IVA rimasta sospesa e come eventualmente recuperala laddove le fatture restassero insolute.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come, laddove all’esito alla procedura di amministrazione straordinaria i corrispettivi dovuti dal committente restino insoluti, il contribuente non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ex articolo 26, comma 2, del dPR n. 633 del 1972 per recuperare l’IVA versata e non incassata, in quanto il regime forfetario non consente l’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto.

In alternativa, al fine di dare attuazione al principio di neutralità, secondo il quale il contribuente è tenuto a versare solo l’IVA effettivamente incassata, lo stesso può presentare istanza di rimborso ex articolo 30-ter del dPR n. 633 del 1972, secondo cui “Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

Sul punto, l’Agenzia ha sottolineato che il presupposto per la restituzione è costituito dalla definitività del piano di riparto finale, a seguito della scadenza del termine per l’opposizione dei creditori, da cui risulta l’infruttuosità della procedura.

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