Di bitcoin e criptovalute parleremo nel Convegno del 31 maggio a Milano. Sui profili fiscali di criptovalute ed ICOs si soffermerà il dott. Stefano Massarotto, Partner dello Studio tributario Associato Facchini Rossi & Soci. Per maggiori informazioni cfr. contenuti correlati. |
Con risposta ad interpello n. 956-39/2018 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, ha fornito chiarimenti sul regime applicabile all’acquisto di oro tramite bitcoin, e sulla possibilità che questo generi una plusvalenza fiscalmente rilevante.
Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative alle valute virtuali, l’Agenzia, al pari della propria Risoluzione n. 72/E del 2016, precisa come non si possa prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14 (cfr. contenuti correlati).
Pertanto, in ossequio al predetto orientamento giurisprudenziale, in via di prassi è stato chiarito che l’attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce un’attività rilevante oltre agli effetti dell’Iva anche dell’Ires e dell’Irap, soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Ne consegue che, ai fini delle imposte sul reddito, delle persone fisiche che detengono bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.