Con Risposta n. 345 del 26 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai proventi corrisposti da un fondo immobiliare italiano ad un real estate investment trust (REIT) di Singapore.
Con riferimento alle strutture REIT, in generale, l’Agenzia evidenzia come la circostanza che le attività commerciali intraprese dai REIT siano simili a quelle sottostanti gli investimenti da parte dei fondi immobiliari è irrilevante ai fini di una eventuale assimilazione degli stessi ai fondi ovvero ad organismi di investimento collettivo del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori, gestito in autonomia degli stessi e in base ad una politica di investimento fissa e predeterminata in un arco temporale ben definito e con specifici profili di rischio/rendimento non modificabili dal gestore.
Nel caso di specie, tuttavia, appare possibile assimilare il REIT ad un OICR ovvero ad patrimonio separato raccolto tra una pluralità di investitori, gestito con finalità speculative nell’interesse di questi ultimi, come definito dal TUF.
Questo perché:
rispetto al REIT sussiste il requisito della “pluralità” degli investitori in quanto il capitale è raccolto attraverso contribuzioni effettuate da diversi soggetti secondo le modalità previste dall’Atto di costituzione del Trust, le politiche di investimento sono predeterminate all’interno del medesimo Atto e l’attività di gestione, affidata all’istante, è strettamente vincolata a quanto stabilito in tale Atto e, infine, gli investitori non partecipano alla gestione né esercitano alcun controllo sulle politiche di investimento;
il gestore, soggetto istituito e residente a Singapore, Paese incluso nella white list, eserciterà l’attività di gestione sotto la supervisione della competente Autorità di vigilanza di Singapore, a seguito di apposita autorizzazione (“Capital Markets Services License”).
Sul presupposto che il REIT abbia le caratteristiche “tipiche” di un OICR ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera k), del TUF, lo stesso va ricondotto tra gli “investitori istituzionali” di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e, conseguentemente, ai proventi allo stesso erogati dal Fondo italiano si applica il regime di non imponibilità di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001.