Con Risoluzione n. 61/E dell’8 agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime IVA del servizio di ricerca in materia di investimenti.
Per i motivi meglio espressi nella Risoluzione in allegato, l’Agenzia ha evidenziato come il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli, autonomamente remunerato secondo le nuove condizioni di ricevibilità del servizio di cui all’art. 13 della Direttiva 2017/593/UE, non possa continuare a fruire del regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, numeri 4) e 9), del d.P.R. n. 633 del 1972. Tale servizio deve essere assoggettato ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Per quanto riguarda invece il trattamento fiscale del servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori ai gestori collettivi, qualora detto servizio sia separatamente identificato, sotto il profilo economico, rispetto all’attività di negoziazione, si ritiene che lo stesso possa fruire del regime di esenzione, purchè il servizio sia inquadrabile nell’ambito della gestione di fondi comuni di investimento ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 4 maggio 2006 relativa al procedimento C-169/04 (Abbey National plc c/ Commisioners of Customs & Excise).