Con Risposta n. 9 del 19 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul soggetto titolato a richiedere il rimborso delle ritenute operate sulle somme pignorate.
Nel caso di specie, e per i motivi meglio indicati nella Risposta in allegato, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il soggetto legittimato ad avanzare richiesta di rimborso fosse il soggetto pignorato, posto che l’esborso delle somme risulterebbe rimasto a suo carico, in considerazione della circostanza che le ritenute sono state operate su degli importi corrisposti dai terzi pignorati, che poi, nel corso del medesimo anno di percezione sono stati restituiti (in parte) allo stesso soggetto pignorato e conseguentemente, in tale misura non possono avere assunto natura reddituale rilevante in capo al pignorante.