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Chiarimenti AE sul termine per l’emissione della nota divariazione in caso di chiusura della procedura concorsuale

20 Novembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 438 del 28 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul termine per l’emissione della nota divariazione in caso di chiusura della procedura concorsuale.

In particolare, è stato chiesto all’Agenzia se il termine per l’emissione della nota di variazione decorra dal deposito del decreto di chiusura ovvero dall’annotazione dello stesso presso il registro delle imprese.

Il diritto alla variazione è subordinato alla “infruttuosità” delle procedure concorsuali o esecutive.

Con diversi documenti di prassi, (cfr. per tutti la circolare n. 77/E del 17 aprile 2000 e la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017) è stato chiarito che la condizione di infruttuosità della procedura concorsuale si realizza alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale ovvero, in assenza, alla scadenza del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento.

Laddove, come nel caso di specie, non c’è stato un piano di riparto finale, l’esercizio del diritto alla variazione risulta subordinato alla scadenza del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento.

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