Con Risposta n. 201 del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trasferimento del credito IRES maturato ante consolidato.
Sul punto l’Agenzia ricorda come, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, TUIR, le eccedenze d’imposta pregresse (ovvero quelle risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti che hanno optato per il consolidato con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello da cui ha effetto la tassazione di gruppo e riportate a nuovo) possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono.
La norma consente, quindi, a ciascuna delle società che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui agli articoli 117 e ss. del TUIR di trasferire il credito maturato ante consolidato affinché lo stesso sia utilizzato dalla consolidante in compensazione “verticale” con il debito IRES del gruppo.
Secondo l’Agenzia detto trasferimento deve essere consentito anche in sede di presentazione di dichiarazione integrativa, sempreché il credito maturato prima dell’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo sia ancora disponibile al momento di effettuazione dell’integrazione.
E ciò in quanto, al momento della presentazione del modello CNM originario, non vi fossero imposte da liquidare su base consolidata e, dunque, non vi fosse la materiale possibilità di utilizzare, nell’ambito della tassazione di gruppo, il credito IRES maturato ante consolidato.