Pubblicata la Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 28 giugno 2016 che fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile al rimborso dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina.
Il problema si pone in particolare perché, in base agli accordi tra l’Argentina e l’Associazione Task Force Argentina, a fronte della restituzione allo Stato emittente (per il relativo annullamento) delle obbligazioni in possesso degli investitori italiani, questi ultimi riceveranno una somma che è la restituzione del capitale investito con una ulteriore maggiorazione.
Si pone quindi il dubbio di chiarire quale sia il trattamento fiscale applicabile ai predetti investitori italiani a fronte della percezione di detta somma di denaro superiore al valore nominale dei titoli sottoscritti ed oggetto di annullamento/rimborso.
Per i motivi meglio esposti dalla Circolare in allegato, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le somme corrisposte dall’emittente Repubblica Argentina agli Obbligazionisti, in cambio dell’annullamento dei titoli per effetto del rimborso, costituiscono reddito diverso di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, generando in capo ai medesimi soggetti una plusvalenza imponibile.
I redditi in esame saranno assoggettati a tassazione con imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.