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Chiarimenti AE sul trattamento tributario dei redditi da attività finanziarie costituenti il fondo del trust

7 Ottobre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 381 del 11 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento tributario dei redditi derivanti dalle attività finanziarie (dividendi e plusvalenze) costituenti il fondo del Trust, nonché delle somme versate dal Trustee ai beneficiari in forza dell’atto istitutivo.

Nel farlo l’Agenzia ha ricordato come Affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.

Deve invece ritenersi fiscalmente “inesistente” il trust in tutti quei casi in cui, per effetto delle disposizioni contenute nel proprio atto istitutivo ovvero in base ad elementi di mero fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permanga in tutto o in parte in capo al disponente.

In tal caso, non verificandosi il reale spossessamento di quest’ultimo in relazione ai beni posti nel patrimonio costitutivo del trust, quest’ultimo si configura come “struttura meramente interposta rispetto al disponente” al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust.

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