Con Risposta n. 424 del 24 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente all’applicabilità dell’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 346 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) nel caso di attribuzione in sede successoria di beni a un trust avente quale unico beneficiario una Fondazione.
Tale norma prevede che non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità.
Per i chiarimenti contenuti nella risposta ai 9 quesiti formulati, si rinvia alla lettura della Risposta allegata.