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Chiarimenti AE sull’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e comunicazioni periodiche sui depositi

22 Ottobre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 487 del 19 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di imposta di bollo su estratti di conto corrente bancario e su comunicazioni periodiche alla clientela relative a depositi bancari.

In particolare, l’Agenzia, richiamando la propria Circolare n. 15 del 10 maggio 2013, ha ricordato come

  • l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte prima allegata al DPR n. 642 del 1972, per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente;
  • nel diverso caso di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto, l’imposta deve essere applicata nella misura proporzionale prevista dall’articolo 13, comma 2-ter;
  • con riferimento ai depositi in conto corrente, l’imposta deve essere applicata, in via autonoma, rispetto a quella applicata in relazione al rapporto di conto corrente, nella misura proporzionale dell’1,5 per mille, (attualmente 2 per mille) per le giacenze che risultano ‘vincolate’, ovvero per le quali il cliente perde la libera disponibilità, fintanto che permane il vincolo. Tali giacenze non devono essere considerate ai fini della valutazione complessiva della posizione del cliente persona fisica, per la verifica del limite di esenzione disposto dalla nota 3-bis all’articolo 13 della citata Tariffa;
  • ai fini della corretta individuazione della tassazione applicabile al rapporto di conto corrente e a quello di deposito, non assume rilievo la circostanza che le giacenze del deposito in conto corrente, libere da vincoli di indisponibilità, siano remunerate. Le giacenze che costituiscono, in via prevalente, la provvista del conto corrente, ancorché fruttifere di un interesse, pertanto, non devono essere oggetto di autonoma tassazione rispetto al rapporto di conto corrente.

Alla luce di tali chiarimenti già espressi, l’Agenzia ha ritenuto che, rispetto al caso analizzato, l’estratto di conto corrente bancario sia riconducibile agli atti indicati nell’art. 13 comma 2- bis, della Tariffa e, quindi, soggetto all’imposta di bollo nella misura di euro 34,20 se il cliente è persona fisica ovvero euro 100 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica; le comunicazioni relative ai Conti di Risparmio sono riconducibili agli atti indicati nell’art. 13, comma 2-ter della tariffa e, quindi, debbano scontare l’imposta di bollo nella misura proporzionale del 2 per mille.

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