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Chiarimenti AE sull’imposta di bollo sui prodotti di credito al consumo regolati in conto corrente

26 Luglio 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con le Risposte nn. 317 e 322 entrambe del 26 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di imposta di bollo sui prodotti di credito al consumo regolati in conto corrente bancario.

Preliminarmente, l’Agenzia ha evidenziato come l’assolvimento periodico dell’imposta di bollo sull’estratto di conto corrente bancario sostituisca qualsiasi altra imposta di bollo dovuta sugli atti inerenti lo stesso, ivi compresi i contratti e tutti gli altri atti e documenti regolati in conto corrente bancario.

Con la Risposta n. 317, l’Agenzia ha poi ritenuto come, secondo la particolare struttura negoziale del contratto di credito al consumo, occorre necessariamente che il cliente provveda nei confronti della banca al rimborso del finanziamento in rate periodiche, generalmente mensili, con addebito sul conto corrente.

In tal senso, l’imposta di bollo sostitutiva di cui alla nota 3-ter in calce all’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, dovuta per il rapporto di conto corrente bancario, trova applicazione per tutti i documenti emessi sin dalla data di sottoscrizione del contratto di credito finalizzato, che è inerente al rapporto di conto corrente già in essere.

Per quanto riguarda invece la Risposta n. 322, l’Agenzia ha ritenuto che, per i contratti di credito al consumo (in particolare i contratti di finanziamento e quelli di emissione di carte di credito), stipulati con la clientela prima dell’apertura del conto corrente, l’effetto sostitutivo opererà a far data dal momento in cui le parti convengano, mediante la sottoscrizione del modulo per l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, che il citato rapporto di credito al consumo sia regolato mediante il conto corrente bancario.

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto che i documenti e gli atti formati ed emessi a decorrere dal momento in cui il rapporto viene ad essere regolato in conto corrente, a seguito della sottoscrizione del modulo per l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, gli stessi non sono soggetti autonomamente all’imposta di bollo, poiché la stessa è ricompresa nell’imposta sostitutiva di cui alla nota 3-ter all’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al citato DPR. n. 642 del 1972.

Per quanto attiene poi il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, del modulo per l’autorizzazione all’addebito in conto corrente del rapporto di credito al consumo, l’Agenzia ha ritenuto che non sia dovuta l’imposta di bollo ordinariamente prevista nella misura di euro 16 per ogni contratto, nel caso in cui per il rapporto di credito al consumo o per quello relativo alla carta di credito venga convenuta la regolazione degli addebiti e degli accrediti in un rapporto di conto corrente bancario.

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