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Chiarimenti AE sull’utilizzo di riserva in sospensione d’imposta a chiusura disavanzo

26 Luglio 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta all’interpello n. 316 del 24 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassabilità di una riserva in sospensione di imposta prevista dall’articolo 15, comma 18 del decreto legge n. 185/2008, quando sia utilizzata per coprire il disavanzo da annullamento a seguito della fusione per incorporazione di una società partecipata.

Sul punto, l’Agenzia delle entrate ha sottolineato che il disavanzo da annullamento deve imputarsi direttamente a riduzione del patrimonio netto postfusione, compensandolo con una o più riserve e, qualora il contribuente decida di ridurre il saldo di rivalutazione in sospensione d’imposta, lo stesso sarà tassabile.

L’Agenzia ha ulteriormente specificato che l’istante potrebbe coprire contabilmente il disavanzo da annullamento attingendo a riserve che siano anche fiscalmente disponibili, tra cui non rientra la riserva da rivalutazione.

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