Con Risoluzione n. 39/E del 28 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di cessione del credito Iva a scopo di garanzia.
In particolare, per i motivi meglio espressi nella Risoluzione allegata, l’Agenzia ha concluso che, a seguito della comunicazione all’Amministrazione finanziaria della “rinuncia” della cessionaria alla cessione del credito, ovvero della comunicazione della sua risoluzione automatica, il rimborso del credito Iva debba essere erogato al contribuente cedente.
Tale “rinuncia”, al pari della cessione del credito, deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria e al concessionario mediante notifica.