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Chiarimenti AE sulla cessione del credito non fatturato e fallimento del cedente

16 Marzo 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 163 del 08 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul momento impositivo e sugli obblighi di fatturazione rilevanti nell’ipotesi di cessione, da parte del curatore della società cedente in fallimento, del credito non ancora fatturato ammesso al passivo fallimentare della società ceduta.

Ulteriore peculiarità del caso di specie, l’estinzione anticipata del fallimento della cedente rispetto al riparto e alla chiusura del fallimento della ceduta.

Per quanto attiene l’ipotesi più generale, l’Agenzia evidenzia come, atteso che la ceduta è una società in fallimento, il pagamento del credito avviene, nei confronti del cessionario, al momento del riparto dell’attivo fallimentare della stessa.

In tale momento: l’operazione si intende effettuata, con conseguente nascita dell’obbligo di emissione della fattura da parte del cedente (prestatore di servizi); contestualmente, sorge in capo al cedente l’obbligo del versamento dell’imposta. A tal fine, la debitrice deve comunicare alla cedente la data di esecuzione del pagamento effettuato in favore del cessionario, per consentire alla stessa l’effettuazione degli anzidetti adempimenti.

Tuttavia nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il fallimento della cedente si estingua anticipatamente rispetto al riparto e alla chiusura del fallimento della ceduta, ossia rispetto al momento impositivo della prestazione resa, l’Agenzia individua una duplice possibilità.

Laddove il Tribunale decida, in via cautelativa, di non disporre la cancellazione della Società dal registro delle imprese, il curatore ha la possibilità di assolvere gli obblighi fiscali secondo le regole ordinarie.

Diversamente, se il tribunale disponga la cancellazione della società, cui consegue la chiusura della relativa partita IVA, si ritiene che, a seguito del pagamento al cessionario delle somme dovute dalla ceduta, derivanti dal riparto fallimentare della stessa, il curatore dovrà procedere all’apertura di una nuova partita IVA per la cedente, al fine di ottemperare a tutti gli obblighi in argomento.

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