Con Risoluzione n. 71 del 1 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di dedurre le minusvalenze relative ad operazioni di trading on line.
Nel caso di specie, in particolare, l’istante chiede se tali perdite possono essere interamente recuperate nella dichiarazione fiscale dell’anno in cui sono state prodotte, indicando l’importo totale delle stesse e se è sufficiente conservare le dichiarazioni rilasciate dai vari broker, ove si evince l’investimento iniziale e la somma eventuale riscossa per l’operazione di trading, ovvero, nel caso di mancata riscossione rispetto l’investimento effettuato, la perdita subita.
L’istante chiede, inoltre, se può richiedere, ai broker presso i quali intrattiene i rapporti, l’applicazione regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 461 del 1997, e se ci sono delle particolari formalità da rispettare per non incorrere in irregolarità di carattere fiscale nel caso in cui tale regime venisse applicato da broker situati in paesi Ue o Extra Ue ed, in particolare, in paesi a fiscalità privilegiata.