Con Risposta n. 77 del 27 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla determinazione del valore azioni aventi diritti patrimoniali rafforzati.
Sul punto l’Agenzia ricorda come, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir sono da ricomprendere nella categoria dei redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del medesimo Testo Unico, le somme e i valori in genere, tra i quali sono da ricomprendere le azioni, percepiti a qualunque titolo nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro.
L’imputazione del reddito di lavoro dipendente è disciplinata dal principio di cassa, in base al quale i compensi, in denaro o in natura, rilevano fiscalmente al momento dell’effettiva percezione da parte del lavoratore, ovvero al momento in cui gli stessi escono dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente.
La circostanza che le predette azioni attribuiscano diritti patrimoniali rafforzati non influenza la determinazione del loro valore normale al momento dell’assegnazione, in quanto in ragione del principio di cassa che, come detto, governa la determinazione del reddito di lavoro dipendente, l’imputazione del reddito nei confronti del dipendente coincide con il momento in cui quest’ultimo percepisce il bene in natura, ovvero lo stesso entra nella sua disponibilità.