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Chiarimenti AE sulla detrazione degli interessi passivi in caso di mutuo cd. misto

25 Febbraio 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta n. 38 del 12 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità, ai sensi della Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, di detrarre per tutta la durata del mutuo il 19% degli interessi passivi relativi al contratto di mutuo stipulato sia per l’acquisto che per la ristrutturazione.

L’articolo 15, comma 1-ter, del TUIR, prevede la detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 19% degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un ammontare complessivo non superiore ad euro 2.582,28.

La Circolare n. 7/E prevede la possibilità del cumulo laddove il contribuente contragga un mutuo cd. misto, ossia stipulato sia per l’acquisto che per la ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale, fermo restando che, al fine del rispetto del requisito della destinazione dell’immobile ad abitazione principale, occorre fare riferimento ai limiti temporali previsti per le singole detrazioni.

Come precisato dall’Agenzia, la cumulabilità della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo misto (acquisto e ristrutturazione) presuppone che l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e solo se non siano ancora trascorsi due anni dall’acquisto.

Laddove, invece, l’immobile sia adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori ma, comunque, entro due anni dall’acquisto, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per l’acquisto; se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto, ma entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione; se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto e oltre sei mesi dalla chiusura dei lavori le detrazioni non spettano.

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