Con risposta ad interpello n. 99 del 6 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disapplicazione della disciplina antielusiva prevista all’articolo 10, comma 3, lettera a), del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2017 (decreto ACE) in relazione all’incremento di capitale proprio registrato da una società per il periodo d’imposta 2017.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che L’articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE prevede che la variazione in aumento di capitale proprio, che costituisce la base di calcolo del beneficio fiscale ACE, non ha effetto fino a concorrenza “dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti di cui al comma 1”.
L’intento perseguito dal legislatore è di impedire che uno stesso flusso finanziario, attraverso operazioni concatenate, accresca il capitale proprio di più entità giuridiche incluse nello stesso gruppo di imprese.
In simili ipotesi, al fine di escludere gli effetti contrastati dalla disciplina antielusiva di cui all’articolo 10 del decreto ACE, occorre valutare se i flussi finanziari legati alla cessione delle partecipazioni siano stati impiegati in operazioni che hanno avuto l’effetto di creare base ACE per ulteriori soggetti del medesimo gruppo di imprese.