Con Risposta n. 406 del 10 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 124, comma 5, del TUIR relativo all’interruzione della tassazione di gruppo nel caso di fusione per incorporazione di una società consolidante in una società non inclusa nel consolidato.
In particolare, nel caso di specie, l’Agenzia ha evidenziato come, la società incorporante, purché permanga il controllo previsto dall’art. 117 TUIR, possa proseguire, in qualità di consolidante, il regime della tassazione di gruppo, includendovi, senza soluzione di continuità, le società controllate.
L’Agenzia ha inoltre evidenziato come la perdita fiscale generata dalla società incorporata debba confluire nel reddito complessivo globale del consolidato per il periodo d’imposta di riferimento.