Con Risposta n. 536 del 24 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di liquidazione dell’IVA di gruppo.
Più in particolare, l’Agenzia ha riconosciuto la possibilità per una società di capitali di diritto francese identificata direttamente in Italia di rivestire il ruolo di controllante nella liquidazione dell’IVA di gruppo pur non svolgendo direttamente alcuna attività rilevante ai fini IVA nel territorio italiano.
In tal senso ha evidenziato come, in presenza degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2 del D.M. 13 dicembre 1979, ossia quello temporale e la percentuale di possesso delle azioni o quote delle società controllate, non possa essere considera ostativa al fine della partecipazione alla procedura in questione la circostanza che la società istante non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia.