Con risposta all’interpello n. 147 del 28 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli investimenti da parte di fondi esteri in fondi immobiliari italiani.
In particolare, l’istanza di interpello ha ad oggetto fondi costituenti patrimoni separati costituiti in paesi white listed raccolti tra una pluralità di investitori (limited partners) e gestiti autonomamente da un gestore terzo indipendente (Advisor) oggetto di supervisione e controllo da parte della SEC.
Pertanto, conformemente a quanto chiarito nella risoluzione 27 giugno 2017, n. 78/E, tenuto conto che i fondi in oggetto, ancorché costituiti con la forma giuridica di partnership, hanno finalità di investimento del tutto analoghe a quelle che contraddistinguono i fondi comuni di investimento italiani, possono considerarsi soggetti a vigilanza prudenziale nello stato estero di costituzione, a condizione che l’Advisor incaricato della gestione degli investimenti sia soggetto al controllo da parte della SEC. In tale ipotesi, non è, dunque, necessario che il predetto requisito sussista anche in capo ai GPs.
Inoltre, come chiarito nella risoluzione 18 luglio 2013, n. 54/E, il regime di non imponibilità di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001, si applica non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare ma anche qualora l’investitore estero partecipi, unitamente ad investitori esteri con i medesimi requisiti, in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento, a condizione che anche questi siano residenti in paesi white listed.