Con Risposta n. 91 del 11 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle commissioni POS addebitate da una società britannica.
In particolare, i chiarimenti riguardano la possibilità: di contabilizzare tali commissioni quali commissioni bancarie, alla stregua di quelle applicate dalle banche nazionali, senza quindi necessità di doverle dichiarare all’interno del cosiddetto “esterometro”; di non inserirle nella contabilità aziendale come costi, rinunciando a dedurle dai ricavi aziendali.
Per i motivi meglio indicati nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha evidenizato come Contribuente debba adempiere agli obblighi IVA di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).
Laddove, come nel caso di specie, il committente “italiano” sceglie di adempiere agli obblighi di fatturazione relativi al reverse charge mediante lo SdI (“c.d. modalità elettronica”) non è tenuto all’adempimento dell’esterometro in quanto l’Amministrazione finanziaria è a conoscenza dell’operazione in commento.
Ai fini delle imposte sui redditi, la deduzione della commissione avverrà secondo le disposizioni che regolano la determinazione del reddito del contribuente.