Con Risposta n. 421 del 23 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, l’Agenzia ha evidenziato come, nel caso in cui il soggetto non residente, che detiene la maggioranza delle azioni o quote, sia privo di una posizione IVA nel territorio dello Stato, deve essere barrata, nell’apposito quadro VG, la casella del campo 7 “Soggetto estero” della sezione I, senza indicazione della partita IVA nel campo 5.
Nella sezione II (“Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA”) vanno riportati i dati relativi ai soggetti che partecipano alla catena di controllo ma non anche alla liquidazione IVA di gruppo, al fine di dar conto del rispetto della percentuale di controllo.
Non devono essere indicati, invece, i dati relativi ai soggetti non residenti che, pur partecipando alla catena di controllo, siano privi di una posizione IVA nel territorio dello Stato.