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Chiarimenti AE sulla qualificazione fiscale di un uno strumento finanziario corredato da un’opzione put

30 Agosto 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 337 del 9 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla qualificazione fiscale di un uno strumento finanziario corredato da un’opzione put.

Preliminarmente l’Agenzia delle Entrate ricorda come l’articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011 rimette perciò la qualificazione fiscale degli strumenti finanziari alle disposizioni normative di cui all’articolo 44 del TUIR.

Tale disposizione estende ai titoli e agli strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società o di un affare il medesimo regime fiscale delle azioni.

Nel caso di specie, e per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, il Put Option Agreement prevede che il prezzo dell’opzione sia il maggiore tra il fair value della società moltiplicato per la percentuale delle partecipazioni detenute dagli investitori e l’ammontare pagato dagli investitori per l’acquisto delle azioni coperte da opzioni put, meno, in entrambi i casi, gli eventuali dividendi incassati ed eventuali indennità contrattuali percepite.

In considerazione di ciò, sia in relazione ai dividendi incassati durante il periodo di possesso delle azioni coperte da opzione put sia per il maggiore valore finale che potrebbe essere percepito rispetto a quello iniziale investito, si è in presenza di una partecipazione diretta ai risultati economici della società, nel senso sopra chiarito dalla citata circolare n. 26/E del 2004.

Lo strumento finanziario suddetto va, perciò, ricondotto tra gli strumenti similari alle azioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir, con conseguente indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei maggiori valori riconosciuti agli investitori assimilabili ai dividendi distribuiti.

Del pari, i maggiori o minori valori che dovessero essere registrati in contabilità annualmente in sede di valutazione dello strumento finanziario non assumeranno alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

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