Con Risoluzione n. 91/E del 13 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti in materia di risoluzione di un contratto di cessione d’azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore.
In particolare, è stato chiesto all’Agenzia dei chiarire:
a) “quale sia l’orientamento dell’Agenzia – in caso di esercizio della riserva di proprietà – in merito al regime di responsabilità solidale (eventuale) per i debiti fiscali (…) contratti dall’acquirente”;
b) quale sia il trattamento, ai fini IRES ed IRAP, “da riservare in capo al venditore all’eventuale credito residuo non incassato”;
c) quale sia il trattamento, ai fini IRES ed IRAP, da riservare all’indennità che il Giudice potrebbe eventualmente disporre a carico del venditore quale “reductio ad equitatem” prevista dall’articolo 1526, comma 2, del codice civile;
d) quali siano gli obblighi che si configurano, ai fini dell’imposta di registro, in merito all’esercizio della clausola risolutiva espressa o al ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile.