Con Risposta n. 98 del 27 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il carattere abusivo di un’operazione di scissione parziale non proporzionale (c.d. “asimmetrica”) della società istante a favore di una società preesistente, alla quale verrà assegnata una parte del patrimonio della società scissa, composta dal ramo d’azienda – locato alla stessa società beneficiaria – “inerente l’attività di …” (tale per cui, il relativo contratto di affitto si estinguerà per confusione), ivi inclusa la proprietà di una parte dell’immobile strumentale, e da altre poste contabili attive e passive (crediti, debiti, liquidità ecc.), che saranno definite all’atto della predisposizione del progetto di scissione.
Per effetto della suddetta operazione straordinaria, le partecipazioni al capitale della società beneficiaria saranno assegnate all’attuale socio della società istante, il quale fuoriuscirà definitivamente dalla compagine sociale del soggetto dante causa (la società scissa), che diventerà una società unipersonale e verrà trasformata in una società a responsabilità limitata. È, altresì, prevista la successiva trasformazione in società a responsabilità limitata della società beneficiaria.
Il patrimonio sociale della società istante sarà suddiviso in parti uguali tra la società scissa e la società beneficiaria, senza alcun conguaglio né tra la società scissa e la società beneficiaria, né tra i soci; le quote delle società partecipanti alla scissione, successivamente alla prospettata operazione, non saranno oggetto di cessione a terzi e soggetti terzi non entreranno nelle compagini sociali mediante conferimento o altre operazioni; inoltre, la società beneficiaria non usufruisce di un sistema di tassazione agevolato.
Rispetto a tale operazione, l’Agenzia ha ritenuto che le operazioni fiscalmente neutrali ai fini delle imposte sui redditi prospettate di scissione societaria e successiva trasformazione in società di capitali non comportino il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
La scissione “asimmetrica” in esame appare, infatti, un’operazione fisiologica finalizzata a consentire agli attuali soci della società istante di continuare ad esercitare separatamente ciascuno la propria attività imprenditoriale, mentre la successiva trasformazione in società di capitali consente lo svolgimento dell’attività d’impresa con una differente veste giuridica.